OBBLIGAZIONE DI MEZZI O DI RISULTATO NEL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO?

Inserito il 23/01/2014





Una questione che, da sempre, interessa l’attività medica e odontoiatrica è l’eterno dilemma tra l’obbligazione di mezzi e l’obbligazione di risultato. La differenza, sotto il profilo giuridico, è tutt’altro che formale in quanto nelle obbligazioni di mezzi l’onere della prova graverebbe sul creditore mentre nelle obbligazioni di risultato si prescinderebbe dalla colpa e si sarebbe in presenza di una ipotesi di responsabilità oggettiva tranne nel caso che il debitore dimostri che l’inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile (Ferrari M.).
Cerchiamo di fare il punto della situazione. Quando si ordina un mobile ad una falegname si stipula un contratto d’opera per il  quale si pretende che il manufatto (opus) ordinato risulti costruito secondo progetto ed a perfetta regola d’arte: si pretende quindi un risultato.
Viceversa, quando chiediamo ad un professionista di prestare le sue capacità professionali per la tutela di un interesse e/o la risoluzione di un problema non si può pretendere che questi raggiunga il risultato e quindi soddisfi le nostre speranze, ma si potrà solo pretendere che egli adotti quella diligenza che la fattispecie richiede usando tutto il suo bagaglio di esperienze e cognizioni, onde tentare di risolvere al meglio il problema: si tratta quindi di un’obbligazione di mezzi.
Dunque, pur essendo entrambe le prestazioni inquadrabili nell’ambito del contratto d’opera, la prima, quella del falegname, riguarda solo il compimento di un’opera mate­riale, per cui se ne pretende un ri­sultato, mentre quella che si richie­de al professionista, essendo rela­tiva solo a prestazioni intellettuali attraverso il mezzo del sapere, non può essere mirata al raggiun­gimento di uno scopo come risul­tato ma solo al tentativo di raggiun­gerlo, essendo questo in ogni caso influenzato da elementi esterni molte volte imponderabili.
Rispetto ai professionisti in genere (avvocati, notai, commercialisti, ingegneri ecc.), per gli odontoiatri il discorso è ancora più complesso e, per molti aspetti, diverso dal momento che ogni paziente ha una situazione biofisica differente sicché, quand’anche l’intervento sia di facile soluzione, routinario, il raggiungimento del risultato voluto non sempre dipende dell’opera dell’odontoiatra e in qualche circostanza, la prestazione riguarda un aspetto dinamico materiale che la sola diligenza non consente di risolvere favorevolmente.
Il caso diventa ancora più particolare quando trattasi di interventi a prevalente interesse estetico come, ad esempio, una protesi dentaria che deve essere impiantata al paziente che vuole solo migliorare il suo aspetto esteriore, così come sempre più spesso accade nei nostri studi.\"\"
In campo odontoiatrico, quindi, ed in particolare ogni qualvolta viene applicato un manufatto protesico, ovvero quando vi sia una decisa componente estetica della prestazione, la situazione cambia perché “l’obiettivo desiderato dal pazientre\\committente è il risultato stesso della attività professionale”
Quindi, se è vero che l’obbligazione del medico, in genere, non è di risultato è evidente che l’operato dell’odontoiatra deve offrire in concreto, ed in specie nei casi particolari su descritti (protesico-estetici), un corretto risultato sotto il profilo anatomo-funzionale ed estetico.
Più recentemente, anche alla luce di una recente sentenza della suprema Corte di Cassazione (n. 3520 depositata il 14 febbraio 2008), sia la dottrina che la giurisprudenza appaiono avviate al superamento della dicotomia tra obbligazioni di mezzi e risultato attraverso soluzioni che fanno capo ai due aspetti rappresentati dalla individuazione dei trattamenti routinari ovvero di facile esecuzione e dal dovere di completa e ampia informazione.
I casi difficili: una esimente?
È noto che la responsabilità del professionista è limitata  al solo dolo o colpa grave quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. (Art. 2236 C.C.) Quindi, se il caso si presenta difficile e/o particolarmente complesso quali possono essere per noi i profili di responsabilità?
La risposta a questa domanda deve obbligatoriamente essere preceduta da una precisazione: in odontoiatria, dimostrare che la situazione avesse tutte le caratteristiche di difficoltà tecnica tali da rendere assolutamente difficile il raggiungimento dell’obiettivo prefissato, è una prova estremamente difficile da fornire, perché il “caso eccezionale” è considerato quello non ancora studiato e sperimentato oppure oggetto di controversi dibattiti scientifici in materia di diagnosi e cura.
In sostanza, quindi, nel momento in cui l’ odontoiatra decide di effettuare una terapia (es.: applicare un manufatto protesico) decide, allo stesso momento, che quella soluzione è applicabile al p. in cura e deve raggiungere il risultato che si è prefisso con il cliente salvo che non insorgano elementi imprevedibili e di particolare difficoltà nel corso della cura stessa.
\"\"In tutte le altre evenienze, cioè quelle che si materializzano nella stragrande maggioranza dei casi e che necessitano della cosiddetta diligenza media, il p. oltre a non essere tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto al professionista avrà diritto anche al risarcimento dei danni morali e materiali. A questo proposito analizziamo un caso emblematico attraverso l’analisi del principio enunciato dal Tribunale di Verona che, nel dispositivo, pone l’attenzione anche sulla mancata diligenza scaturita dalla omessa esecuzione di elementi diagnostici preliminari.
Si trattava di un importante lavoro di riabilitazione protesica su entrambe le arcate:
“…gli errori e le manchevolezze che presentano le ricostruzioni di ambedue le arcate non possono non imputarsi all’imperizia dell’odontoiatra sotto molteplici aspetti…si evidenzia la colposa mancata esecuzione di un esame radiologico, sia panoramico che di dettagli, dei singoli denti, prima di affrontare una cura endodontica e protesica di estremo impegno e di grande  responsabilità, qual è rappresentata dalla completa ricostruzione di ambedue le arcate dentarie con protesi fisse, destinate ad essere cementate definitivamente alle arcate stesse, condizionando il destino dell’intera protesi a quello di ogni singolo dente e viceversa….è grossolanamente sbagliata, sotto l’aspetto “gnatologico e parodontale”, l’impostazione ed esecuzione della ricostruzione protesica…si riscontrano, infatti, “numerosi precontatti fra le arcate antagoniste che interferiscono con i movimenti di protusione e lateralità, sia bilanciante che lavorante, creando quindi le condizioni per un’occlusione traumatica. Questo stato patologico dell’occlusione comporta e spiega a sua volta, sia i disturbi masticatori lamentati dal paziente, sia le lesioni parodontali, sia la discinesia muscolare manifestatasi soggettivamente e rilevabile oggettivamente”; esiste  ancora un eccessivo overjet e cioè un’eccessiva distanza in senso sagittale, nello stato di occlusione centrica, tra il margine degli incisivi superiori e la superficie vestibolare degli incisivi inferiori (“l’overjet ha una notevole importanza sia sotto l’aspetto estetico che fonetico che gnatologico: un suo errore in eccesso, come nella fattispecie, impedisce una corretta funzionalità della guida canina e di quella incisiva”…è riscontrabile “grossolana imprecisione, nei riguardi dei monconi dentari, da parte dei bordi di chiusura delle corone artificiali”.
Rilevato l’inadempimento del professionista, il Tribunale si trovava ad affrontare la norma prevista dall’art. 2236 c.c., chiedendosi se l’opera dallo stesso intrapresa comportava o meno la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, poiché, in questo caso, il professionista stesso sarebbe stato responsabile del suo inadempimento solo per colpa grave.
I giudici osservavano, sulla scorta anche delle indicazioni fornite dal C.T.U., che le cure protesiche presentavano effettivamente speciale difficoltà. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che, anche alla luce del criterio del minor rigore indicato dal citato art. 2236 c.c. sussisteva la responsabilità del medico per colpa professionale sotto il profilo dell’imprudenza e dell’imperizia, poiché il medico, come anche rilevato dal C.T.U., non avrebbe dovuto intraprendere un lavoro così rischioso ed impegnativo, sapendo, o dovendo sapere, di non disporre di adeguata preparazione scientifica e capacità tecnica.
Il Tribunale condannava quindi il professionista al risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle errate prestazioni eseguite.
Se abbiamo dubbi, quindi, sul buon risultato di un intervento operativo, in specie se complesso, meglio essere cauti, avvalersi eventualmente dell’opera di professionisti esperti delle singole branche, parlare esplicitamente delle difficoltà con il paziente e pervenire, in taluni casi, anche ad un risultato di compromesso (utilizzando metodiche più sicure), con il pieno consenso del paziente.

Dr. Mario Aversa
Specialista Medico-legale – Odontoiatra
Libero professionista in Salerno
www.studiopolispecialisticoaversa.it
www.odontolex.it
 
BIBLIOGRAFIA  ESSENZIALE
  1. Cfr. Cass. 19.05.2004, n. 9471, in Giust. civ. Mass., 2004, 5.
  2. Ritz E. Il trattamento medico e le cause di giustiuficazione 1975 Padova
  3. Betti D. Cortivo P. Natura dell’obbligazione nel contratto di prestazione d’opera professionale in odontoiatria: precisazione del danno risarcibile. Riv. Ital. Med. Leg. 1996;  6: 1232-43
  4. Montagna F, De Leo D, Carli P.O: La responsabilità nella professione odontoiatrica. 1998, 29
  5. Giannini G, Polgliani M. , La responsabilità da illecito civile. 1996, 243
  6. Cialella C. Durso D., Del Vecchio S.  Nardecchia E.: La responsabilità professionale dell’odontoiatra SEU 1996: 123-28
  7. Fresa R. La colpa professionale in ambito sanitario: responsabilità civile e penale. 2008:515 repliky cartier
  8. Liguori M. La responsabilità civile medica. In: Cannavò G. Sub iudice. La responsabilità professionale del medico. 6: 84-6 
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