NORMATIVE - ECM

E.C.M. Educazione Continua in Medicina, è un sistema di aggiornamento professionale proprio del settore medico-sanitario, che in Italia ha visto il suo esordio nell’anno 2002, seguito DLgs 502-1992 integrato dal DLgs 229/1999, istituendo l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità.

Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie. La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente, istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006; dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi.
  • 2002: 10 crediti
  • 2003: 20 crediti
  • 2004: 30 crediti
  • 2005: 30 crediti
  • 2006: 30 crediti
  • 2007: 30 crediti
In data 1° agosto 2007 l'accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni professionista sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.

In data 5 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: "La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 ( minimo 25, massimo 75) ogni anno. Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti."

Nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto segue: "In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.
Per quanto riguarda i professionisti sanitari operanti nel territorio abruzzese colpito dal terremoto del 2009, in base alla determina della Commissione nazionale per la formazione continua, il debito formativo per il 2011 è di 30 crediti di cui obbligatori 15."

La nuova determina della CFNC del 17.07.2013 specifica che la Riduzione dell’obbligo formativo triennale è da attuarsi con criterio proporzionale che si calcola secondo il seguente metodo:
- riduzione di 15 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008-2010
- riduzione di 30 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008-2010
- riduzione di 45 crediti nel triennio 2011-2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008-2010

circa gli esoneri e le modalità di acquisizione dei crediti le specifiche sono disponibili nel sito dell'Agens